Comune di Trigolo


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Capo II

Articolo 4 - Le funzioni del Comune

  1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
  2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

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Articolo 5 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

  1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
  2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo ai sensi dell'Art n. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.
  3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

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Articolo 6 - La programmazione

  1. I Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
  2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

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Articolo 7 - Tutela della salute

  1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla prevenzione, al benessere psicofisico dei cittadini, alla tutela della salubrità e della sicurezza del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

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Articolo 8 - Assistenza sociale

  1. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi. L'Ammistrazione Comunale demanda la suddetta attuazione all'apposito Regolamento Comunale socio-assistenziale.

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Articolo 9 - Diritto all'ambiente e sua tutela

  1. Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente quale diritto soggettivo e personale del cittadino a vivere in un ambiente sano e non inquinato, ancorandolo all'Articolo 2 della Costituzione che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».
  2. Conseguentemente il Comune riconosce le libere associazioni dei cittadini regolarmente costituite a tutela dell'ambiente, facendole partecipare ai provvedimenti amministrativi di assetto del territorio nei modi e nelle forme che saranno determinate da un apposito regolamento.
  3. Ai fini della tutela del diritto all'ambiente, per quanto di competenza e quale criterio di azione, l'ambiente viene considerato bene immateriale communes omnium distinto dal diritto di proprietà e comunque di godimento dei beni materiali. Nell'ambito della legislazione in materia il Comune, quale Ente rappresentativo ed esponenziale della comunità, titolare e portatore per la difesa dell'ambiente di uno specifico interesse diffuso proprio della comunità, promuoverà tutte le azioni, anche processuali, nell'interesse della cittadinanza.

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Articolo 10 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

  1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere il patrimonio naturale e le sue peculiarità, attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo e delle acque, e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
  2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
  3. Particolare attenzione verrà posta nella salvaguardia del Naviglio del Canale Vacchelli della Roggia Stanga e della Roggia Gallotta. e del loro habitat, nel rispetto della legislazione vigente.

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Articolo 11 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

  1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni locali.
  2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
  3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'Articolo 7 comma 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Promuove inoltre iniziative mirate alla socializzazione.
  4. I metodi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all'Articolo 59 comma 3 del presente Statuto, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

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Articolo 12 - Assetto ed utilizzazione del territorio

  1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
  2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.
  3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze fissate dal PRG e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
  4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residenziale e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
  5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare in caso di pubbliche calamità, dotandosi di un «Piano di protezione civile» e favorendo tra i cittadini l'informazione e l'educazione per un corretto vivere civile.

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Articolo 13 - Sviluppo economico

  1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
  2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività collegate.
  3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
  4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, con particolare riguardo alle strutture agrituristiche.
  5. Il Comune promuove forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

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Articolo 14 - I regolamenti comunali

  1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.
  2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
  3. I regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono publicati per 15 giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno sucessivo all'ultimo di pubblicazione.

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