Comune di Trigolo


''

Menù


Sommario pagina

Linea diretta

Comune di Trigolo
Piazza Europa, 3
Tel. 0374/370122
Fax 0374/375165

Posta elettronica
Caselle PEC

Sommario pagina


Briciole di pane

Dove sono? Home > Albo Pretorio > Statuto > Capo III

Sommario pagina


Contenuto

Capo III

Articolo 15 - Partecipazione

  1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.
  2. A tali fini:
    1. assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;
    2. garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti reativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n° 241;
    3. valorizza libere forme associative e di volontariato;
    4. promuove organismi di partecipazione popolare.
    5. promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Freccia in altoIndice contenuto

Articolo 16 - Informazione e diritti dei cittadini

  1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
  2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'infomazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e completezza.
  3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.
  4. Il regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Freccia in altoIndice contenuto

Articolo 17 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

  1. Al fine di tutelare le situazione giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
  2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresi comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
  3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:
    1. prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
    2. presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nè ai procedimenti tributari.
  5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.
  6. Il Comune adotta le misure regolamentari e organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.
  7. Il Comune in conformità della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale.
  8. Le associazioni di protezione ambientale, di cui all'artn. 13della legge n. 349/86, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del guidice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventualerisarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Freccia in altoIndice contenuto

Articolo 18 - Libere forme associative

  1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. Il Comune promuove altresì forme di volontariato per un coinvolgimento della cittadinanza in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a costante rischio di emarginazione, nonchè per la tutela dell'ambiente.
  2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:
    1. il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;
    2. il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.
  3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune può erogare contributi economici, può inoltre concedere l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazioni finalizzate allo svolgimento della attività associativa. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni, servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
  4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopra indicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Comune, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo.
  5. Sull'accoglibilità delle domande ai fini della qualificazione della Associazione si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale.

Freccia in altoIndice contenuto

Articolo 19 - Organismi di partecipazione

  1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione popolare.
  2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari-generali o limitate a specifiche categorie di cittadini- per discutere temi di particolare importanza o istituendo organismi permanenti.
  3. Detti organi permanenti possono essere costituiti:
    1. per materie ed attività specifiche
    2. Consulte /Comitati popolariistituiti
    3. Comitati interbibliotecari per la promozione e la diffusione culturale
  4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

Freccia in altoIndice contenuto

Articolo 20 -Iniziativa popolare: Istanze, petizioni, proposte

  1. Tutti i cittadini residenti hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
  2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere sottoscritte.
  3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle stesse, entro 30 giorni dal ricevimento.

Freccia in altoIndice contenuto

Articolo 21 -Referendum

  1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.
  2. È consentito indire referendum abrogativi per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
  3. È pure consentito indire referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali non comportanti spese. Qualora la proposta comportasse l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, essi devono essere puntualmente indicati. Per entrambi i casi la proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa referendaria le seguenti materie:
    • Revisione dello Statuto Comunale.
    • Tributi, bilancio e tariffe comunali.
    • Strumenti urbanistici.
    • Materie riguardanti le minoranze etniche e religiose.
  5. I referendum sono indetti su richiesta:
    1. del Consiglio Comunale, mediante delibera approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
    2. del 20%degli aventi diritto al voto residenti nel Comune in caso di referendum consultivo e del 25% degli aventi diritto al voto residenti nel Comune in caso di referendum abrogativo o propositivo.
  6. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.
  7. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche nominati dalla Giunta.
  8. La mozione corredata dal parere suddetto, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento in Comune.
  9. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:
    1. i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
    2. l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
    3. le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.
  10. Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto, entro 15 giorni, il numero di firme valide.
  11. Nei successivi 15 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Commissione dei tre esperti di cui al precedente comma 7, previamente nominata dalla Giunta, affinchè esprima parere, entro 20 giorni dal ricevimento degli atti, circa l'ammissibilità del referendum stesso.
  12. L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta Comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario di cui al comma 10 e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 15 giorni dal ricevimento del parere della Commissione degli esperti.
  13. 13. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
    1. insufficenza del numero di firme valide;
    2. incompetenza comunale in materia;
    3. in quanto concernente materie di cui al precedente comma 4;
    4. incomprensibilità o indeterminatezza del quesito.
  14. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio Comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque le votazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, circoscrizionali e di comitati di frazione.
  15. 15. Hanno diritto a partecipare alle votazioni del referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22.
  16. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.
  17. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

Pié di pagina

© 2009÷2012 Comune di Trigolo
Pec: pec@pec.comune.trigolo.cr.it
Partita Iva: 00304290190
Webmaster: EMME3

Valid W3C!
Valid Css!
Lucchetto

Sommario pagina