Eventuali osservazioni vanno inviate entro il 25 novembre

Il responsabile del procedimento rende noto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353, con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 25 ottobre 2023 è stato istituito il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi), presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Trigolo.
Con il presente avviso si rende noto che:
- sino al 25.11.2023 è depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Trigolo, l'elenco delle particelle catastali interessate da eventi incendiari;
- durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, da inviare:
- per posta all'indirizzo: Comune di Trigolo, Piazza Europa 2, 26018 (farà fede il timbro di spedizione postale);
- direttamente a mano presso gli Uffici Comunali nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30;
- èer mail pec all'indirizzo: comune.trigolo@pec.regione.lombardia.it.
La documentazione relativa al Catasto incendi è consultabile:
- sul sito internet del Comune di Trigolo www.comune.trigolo.cr.it dal quale potrà essere anche scaricata;
- presso l'ufficio segreteria nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il giorno 25 noembre 2023 ore 12,00, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni poiché pervenute fuori termine.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonchè strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici). Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e lacaccia.
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