Istituzione del catasto delle aree percorse del fuoco

Area:
Ufficio tecnico

Pubblicazione:
10/11/2023

Tempo di lettura:
2 minuti

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Eventuali osservazioni vanno inviate entro il 25 novembre

Il responsabile del procedimento rende noto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353, con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 25 ottobre 2023 è stato istituito il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi), presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Trigolo.

Con il presente avviso si rende noto che:

  •  sino al 25.11.2023 è depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Trigolo, l'elenco delle particelle catastali interessate da eventi incendiari;
  • durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, da inviare:
    • per posta all'indirizzo: Comune di Trigolo, Piazza Europa 2, 26018 (farà fede il timbro di spedizione postale);
    • direttamente a mano presso gli Uffici Comunali nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30;
    • èer mail pec all'indirizzo: comune.trigolo@pec.regione.lombardia.it.

La documentazione relativa al Catasto incendi è consultabile:

  • sul sito internet del Comune di Trigolo www.comune.trigolo.cr.it dal quale potrà essere anche scaricata;
  • presso l'ufficio segreteria nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonchè strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici). Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e lacaccia.

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